Cosa sono il reclamo e la mediazione tributaria

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Qualora un contribuente ritenga illegittimo un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate o da ogni altro Ente, ha facoltà di presentare ricorso per chiederne l’annullamento.

Oggigiorno la sola presentazione del ricorso apre automaticamente l’istanza di reclamo-mediazione tributaria (una speciale fase amministrativa della durata di 90 giorni), mentre in precedenza era necessario avanzare un’istanza apposita.

Ma cosa accade nel corso di questi 90 giorni?

Innanzitutto, che vengono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

E poi che il ricorso viene esaminato, potendosi concludere in 3 modi:

  1. con l’accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto;
  2. con l’accoglimento della proposta di mediazione e il pagamento del 35% delle sanzioni comminate, che è il minimo previsto per legge (a fronte del precedente 40%);
  3. con il mancato accoglimento del reclamo e della mediazione.

In quest’ultimo caso il contribuente ha 30 giorni dal termine della procedura per costituirsi in giudizio, depositando o inviando alla Commissione tributaria la copia del ricorso assieme alla fotocopia della ricevuta di deposito (o di spedizione) e alla nota d’iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro dei ricorsi.

Tuttavia, è bene precisare che, anche se la proposta di mediazione viene accolta, questa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dell’intero importo da saldare, o della prima rata.

Il dovuto, infatti, può anche essere corrisposto con una rateizzazione fino ad 8 tranche, da versare con il modello F24, anche tramite compensazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti.

Reclamo-mediazione: chi può presentarlo, quando, e per cosa

Il ricorso all’Agenzia delle Entrate o altro Ente impositore può essere presentato dal:

  • contribuente;
  • procuratore generale o speciale, la cui procura va conferita tramite atto pubblico o scrittura privata;
  • dal rappresentante legale del contribuente;
  • dal difensore munito di delega nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

Per accedere al reclamo e alla mediazione tributaria per l’anno 2018 è necessario innanzitutto che la controversia non superi i 50.000 euro (questo a partire dal 1° gennaio del suddetto anno, dal momento che in precedenza la soglia era stabilita a 20mila euro).

In secondo luogo si ha possibilità di agire indipendentemente dall’Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni, etc.), per cui possono essere contestati:

  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione;
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
  • rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie e interessi o di altri accessori;
  • dinieghi o revoche di agevolazioni;
  • rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

Reclamo-mediazione tributaria: come si presenta il ricorso e come si notifica

Come detto, attualmente è sufficiente presentare ricorso per avviare la procedura di reclamo-mediazione per tutti gli atti notificati dalla Direzione regionale o provinciale, dal centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, o da qualsiasi altro Ente.

Il reclamo-mediazione tributaria va presentato compilando un modello (disponibile presso i vari uffici dell’Agenzia dell’Entrate ma anche qui) e allegandovi obbligatoriamente:

  • i dati personali e il domicilio, compreso l’eventuale indirizzo PEC;
  • i dati e il domicilio del difensore, qualora nominato;
  • i dati dell’atto impugnato: nome dell’ente che ha emesso l’atto, il n° di protocollo, data della notifica etc.;
  • il motivo per cui si contesta l’atto;
  • la richiesta (ad esempio domanda di annullamento dell’atto);
  • il valore della lite (non superiore a 50.000 euro, escluse sanzioni e interessi)
  • le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Tutta la documentazione succitata va notificata all’Ente impositore:

  • per consegna diretta;
  • per raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per notifica dell’ufficiale giudiziario.

La scadenza entro la quale va notificato il ricorso in primo grado dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale è entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Dal giorno della notifica si apre automaticamente la fase di reclamo-mediazione, della durata di 90 giorni.

Reclamo-mediazione tributaria: i costi del ricorso

Come tutte le cose, anche il contenzioso tributario ha un costo!

Non si corrisponde più un’imposta di bollo (come accadeva fino al 2011) ma un contributo unificato, il cui importo cambia a seconda del valore della controversia:

  • 30 euro fino a 2.582,28 euro
  • 60 euro per controversie da 2.582,28 euro a 5.000 euro
  • 120 euro per valori tra 5.000 e 25.000
  • 250 euro tra 25.000 e 75.000
  • 500 euro tra 75.000 e 200.000
  • 500 euro per controversie che superano i 200.000 euro.

Reclamo-mediazione tributaria: l’importanza della difesa

Molti sono spinti a credere che, avendo presentato ricorso per una cartella esattoriale ritenuta illegittima e della quale si richiede l’annullamento, non si debbano corrispondere gli importi contestati.

Affidarsi ad un bravo avvocato tributarista (se siete di Milano o di un’altra città delle Lombardia date un occhiata al sito avvocatitributaristi.com) significa godere di assistenza qualificata, e sapere, ad esempio, che un ricorso non esenta dal versamento degli importi richiesti con l’atto.

Dunque, prima è obbligatorio pagare; poi, se il ricorso dovesse essere accolto, si verrà rimborsati d’ufficio (compresi gli interessi), nell’arco dei novanta giorni successivi alla data di notifica della sentenza.

Se il rimborso non dovesse essere effettuato, il tributarista per vece del contribuente farà di nuovo riferimento alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’ottemperanza, o alla Commissione tributaria regionale in caso di gradi di giudizio successivi al primo.