La transizione dall’affido all’adozione mite rappresenta la fisiologica evoluzione dell’adozione in un istituto giuridico nuovo, che porta anche a un modo inedito di essere genitori senza dubbio differente rispetto al passato. Tutto discende dall’ordinanza n. 35840 del 2021 della Corte di Cassazione, in virtù della quale è stata stabilita la possibilità di usufruire dell’adozione mite, che rappresenta una nuova forma di adozione, nel caso in cui i genitori biologici di un minore si dimostrino non in grado di curare il figlio o si rivelino non adeguati rispetto agli adempimenti tipici del ruolo genitoriale.
Che cosa cambia con l’adozione mite rispetto all’affidamento
“In virtù di questa forma di adozione nuova, che si affianca a quella dell’adozione di maggiorenne – dice l’avvocato Anna Sagone di Torino – il minore può essere affidato a una famiglia nuova che sarà in grado e nelle condizioni di prendersi cura di lui. Il che, ed è qui la novità, non vuol dire sottovalutare o cancellare le relazioni affettive e giuridiche esistenti fra il minore adottato e la sua famiglia biologica”.
In sintesi, le autorità, sulla base delle direttive nuove che sono entrate in vigore, hanno l’obbligo di identificare delle misure realistiche che consentano al bambino di poter migliorare le sue condizioni di vita, soddisfatte dalla famiglia adottiva, ma di rimanere anche in contatto e in relazione con i propri genitori biologici. La novità è tutta qui, con l’adozione mite la nuova famiglia adottante del minore deve assicurare il legame con i genitori biologici, ovviamente a condizione che non si riscontrino delle condizioni perdurante, permanente e totale stato di abbandono del minore o di incapacità di accudirlo.
Come si richiede l’adozione mite
Affinché possa essere richiesta l’adozione mite, per altro, non è vincolante l’esistenza del presupposto di una situazione di abbandono materiale e morale. È sufficiente che vi sia il consenso del tutore di adozione o dei genitori. Perché la pratica possa essere istruita, poi, occorre inoltrare una richiesta specifica al Tribunale per i Minori di competenza, fornendo tutti i documenti del caso rivolgendosi ad un Avvocato. Più nel dettaglio, i potenziali genitori sono tenuti a fornire una dichiarazione di disponibilità maggiore, rispetto a un affidamento di natura familiare. Inoltre, essi devono assumere un comportamento che consenta, alla scadenza stabilita dal giudice, il rientro nella famiglia di origine. Se alla fine dell’affidamento non è possibile il rientro nella famiglia di origine, è indispensabile che i potenziali genitori siano pronti all’adozione.
Un’adozione speciale, come quella del maggiorenne
Tuttavia questa nuova adozione non sarà convenzionale ma, per così dire, speciale. A tale scopo sarà necessario inoltrare una specifica richiesta al Tribunale dei minori di competenza. Per quanto riguarda il periodo dell’adozione mite, la durata è pari a due anni. Tuttavia possono sussistere delle circostanze nelle quali è facoltà del giudice prevedere il rientro nella famiglia di origine prima. Tale periodo può anche essere prorogato dal giudice. L’ordinanza n. 35840 del 2021 della Corte di Cassazione prevede l’adozione piena e legittimante solo in extrema ratio. Come noto, questo tipo di adozione comporta un taglio definitivo dei rapporti tra il figlio e i genitori. Ciò avviene solo nel caso in cui il legame con i genitori non sia ritenuto favorevole al superiore interesse del minore. La soluzione dell’adozione mite è preferibile quando, nonostante le condizioni di vita o sociali continua ad esserci un rapporto affettivo tra il figlio e i genitori, che presentano unicamente una condizione di fragilità.
Che cosa cambia fra l’adozione mite e l’adozione piena
In sostanza, la più significativa differenza fra l’adozione mite e l’adozione piena sta nel fatto che la prima comporta una sovrapposizione tra il vincolo di sangue e quello di filiazione giuridica, senza che il primo venga meno, per quanto spetti comunque alla famiglia adottante l’esercizio della responsabilità genitoriale. La storia di tale istituto giuridico è a ben vedere controversa: anche se è stato approvato, infatti, si nota una certa ritrosia nel farvi ricorso. Eppure si deve tornare indietro addirittura alla legge 184 del 1983 per trovare la prima proposta del diritto del minore a vivere in una famiglia. Proprio questa legge ha introdotto l’adozione legittimante e l’affidamento familiare nel caso in cui l’educazione e lo sviluppo del minore non possano essere assicurati dalla famiglia, a dispetto degli interventi di sostegno e di aiuto che vengono proposti dalle Regioni o dallo Stato.
La continuità degli affetti anche con l’adozione
In virtù di un concetto di continuità degli affetti sempre più solido, come pure avviene per l’importanza delle origini, si introduce nella disciplina dell’adozione l’istituto flessibile dell’adozione in situazioni specifiche. Il via libera all’adozione mite giunge da parte del Tribunale per i Minorenni di Bari nel giugno del 2003. Una delle finalità per le quali nasce questo istituto è quella di consolidare il processo di de-istituzionalizzazione dei figli, in modo che i minori possano essere inseriti nella famiglia adottiva, affidataria o di origine. Si è dato vita anche a un registro di domande di adozione mite che si abbina al registro delle domande di adozione nazionale e internazionale. Per tutte le domande è necessaria comunque un’indagine istruttoria, che prevede fra l’altro dei colloqui con i giudici onorari e un esame finale.